L’assemblea condominiale non può vietare al singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento, ma può obbligarlo a contribuire alle spese di gestione

L’assemblea condominiale non può vietare al singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento, ma può obbligarlo a contribuire alle spese di gestione
27 Novembre 2018: L’assemblea condominiale non può vietare al singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento, ma può obbligarlo a contribuire alle spese di gestione 27 Novembre 2018

Con l’ordinanza n. 28051/18, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di distaccamento dall’impianto centralizzato di riscaldamento nel Condominio.

Nel caso di specie un condomino aveva provveduto tempo addietro al distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento ed aveva realizzato nella propria unità immobiliare un impianto autonomo, completamente autosufficiente, senza causare il minimo nocumento a quello centralizzato, né qualsivoglia squilibrio termico all’interno del Condominio.

Ciò nonostante, l’assemblea condominiale aveva ritenuto l’illeceità dell’installazione del predetto impianto autonomo, deliberando all’unanimità l’imputazione dei costi relativi all’impianto comune di riscaldamento al condomino che se ne era distaccato.

Il condomino interessato aveva impugnato la delibera assembleare, chiedendo la declaratoria della sua nullità e/o l’annullamento nella parte in cui aveva approvato la predetta ripartizione delle spese di godimento del servizio di riscaldamento.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di Appello avevano rigettato la sua domanda.

Il condomino era quindi ricorso per cassazione.

Questa volta il Giudice adito ha accolto le sue ragioni, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

In particolare, per quel che concerne il pagamento di spese ed oneri per la gestione dell’impianto, i Giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che è “legittima la delibera assembleare la quale disponga, in esecuzione di apposita disposizione del regolamento condominiale avente natura contrattuale posta in deroga al criterio legale di ripartizione dettato dall'art. 1123 c.c., che le spese di gestione dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio (per avervi rinunciato o essersene distaccati), tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica (Cass. Sez. 6 - 2, 18 maggio 2017, n. 12580; Cass. Sez. 2, 23 dicembre 2011, n. 28679; Cass. Sez. 2, 20 marzo 2006, n. 6158; Cass. Sez. 2, 28 gennaio 2004, n. 1558)”.

In altre parole, la disposizione secondo la quale il rinunziante all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento debba concorrere alle sole spese per la manutenzione straordinaria o alla conservazione dell'impianto stesso non è una norma imperativa.

Essa è, quindi, derogabile con l’accordo unanime di tutti i condomini, “in forza di vincolo pubblicistico di distribuzione degli oneri condominiali dettato dall'esigenza dell'uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale”.

Ciò posto, la Corte di Cassazione ha poi affermato che “rimane tuttavia nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti in radice al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, seppure il suo distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento nè aggravio di spesa per gli altri partecipanti. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale di questa Corte, infatti, la disposizione regolamentare che contenga un incondizionato divieto di distacco si pone in contrasto con la disciplina legislativa inderogabile emergente dall'art. 1118 c.c., comma 4, L. n. 10 del 1991, art. 26, comma 5, e D.Lgs. n. 102 del 2014, art. 9, comma 5, (come modificato dal D.Lgs. 18 luglio 2016, n. 141, art. 5, comma 1, lett. i, punto i), diretta al perseguimento di interessi sovraordinati, quali l'uso razionale delle risorse energetiche ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale, e sarebbe perciò nulla o "non meritevole di tutela" (Cass. Sez. 2, 12 maggio 2017, n. 11970; Cass. Sez. 2, 29 settembre 2011, n. 19893; Cass. Sez. 2, 13 novembre 2014, n. 24209)”.

In conclusione, al singolo condomino non può essere posto alcun divieto al distacco del proprio impianto di riscaldamento da quello centralizzato del Condominio.

Ciò nonostante, lo stesso potrà essere chiamato a sostenere ulteriori spese, oltre a quelle di manutenzione straordinaria o di conservazione dell'impianto stesso, in caso di accordo unanime di tutti i condomini.

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